Art. 17 — Allegati ed emendamenti agli allegati
1. Gli allegati alla presente Convenzione o ad uno qualunque dei Protocolli fanno parte integrante della Convenzione o del Protocollo, secondo i casi. 2. Salvo disposizioni contrarie di uno qualunque dei Protocolli, per l'adozione e l'entrata in vigore di ogni emendamento agli allegati della presente Convenzione o di uno qualunque dei protocolli, ad eccezione degli emendamenti agli allegati che riguardino l'arbitrato, si applichera' la procedura seguente:
- i)ogni parte contraente puo' proporre emendamenti agli allegati della presente Convenzione o dei Protocolli al momento delle riunioni previste all'articolo 14;
- ii)gli emendamenti saranno adottati a maggioranza dei tre quarti delle Parti contraenti dell'instrumento di cui trattasi;
- iii)il Depositario comunichera' senza indugio a tutte le Parti contraenti gli emendamenti cosi' adottati;
- iv)ogni Parte contraente che non sia in grado di approvare un emendamento agli allegati della presente Convenzione, o di uno qualunque dei Protocolli ne deve dare notifica per iscritto al Depositario prima della scadenza di un termine fissato dalle Parti contraenti interessate al momento dell'adozione dell'emendamento;
- v)il Depositario informera' senza indugio tutte le Parti contraenti di ogni notifica ricevuta in conformita' al sotto-paragrafo precedente;
- vi)allo scadere del termine indicato dal sotto-paragrafo iv) di cui sopra, l'emendamento all'allegato ha effetto per tutte quelle Parti contraenti della presente Convenzione o, del Protocollo relativo, che non abbiano inviato una notifica in conformita' alle disposizioni del detto sotto-paragrafo. 3. L'adozione e l'entrata in vigore di un nuovo allegato alla presente Convenzione o ad uno qualunque dei Protocolli sono soggette alle stesse procedure relative all'adozione e all'entrata in vigore di un emendamento ad un allegato, in conformita' alle disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo; nondimeno, se questo comporta un emendamento alla Convenzione o al Protocollo di cui trattasi, il nuovo allegato non entra in vigore che dopo l'emendamento della Convenzione o del Protocollo. 4. Gli emendamenti all'allegato che riguardano l'arbitrato sono considerati come emendamenti alla presente Convenzione e sono proposti e adottati in conformita' della procedura indicata all'articolo 16 di cui sopra.
Testo vigente dal 9 febbraio 1979
