1. Le Parti contraenti si sforzeranno di porre in atto, in stretta cooperazione con gli organismi internazionali che esse considerano qualificati, dei programmi complementari o comuni di sorveglianza continua dell'inquinamento del mar Mediterraneo, ivi compresi, all'occorrenza, programmi bilaterali o multilaterali, e di istituire in questa zona un sistema di sorveglianza continua dell'inquinamento. 2. A questo fine, le Parti contraenti designeranno le autorita' incaricate di assicurare la sorveglianza continua dell'inquinamento nelle zone che ricadono sotto la loro giurisdizione nazionale e parteciperanno, per quanto possibile, a delle intese internazionali per la sorveglianza continua dell'inquinamento nelle zone situate al di la' dei limiti della loro giurisdizione nazionale. 3. Le Parti contraenti si impegnano a cooperare per elaborare, adottare e applicare gli allegati alla presente Convenzione che possono rendersi necessari per prescrivere procedure e norme comuni al fine della sorveglianza continua dell'inquinamento.

Testo vigente dal 9 febbraio 1979

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urn:nir:stato:legge:1979-01-25;30~art10 · fonte su Normattiva