L'applicazione delle disposizioni riguardanti gli articoli 6, 7, 8, 9 e 10 del presente Protocollo concernente il centro regionale sara' estesa, secondo la convenienza, ai centri subregionali, al momento della loro eventuale creazione, tenuto conto dei loro obiettivi e funzioni, cosi' come dei loro rapporti con il predetto centro regionale.

Testo vigente dal 9 febbraio 1979

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