1. Le riunioni ordinarie delle Parti del presente Protocollo si terranno al momento delle riunioni ordinarie delle Parti contraenti alla Convenzione, convocate in applicazione dell'articolo 14 di detta Convenzione. Anche le Parti del presente Protocollo possono tenere riunioni straordinarie in conformita' all'articolo 14 della Convenzione. 2. Le riunioni delle Parti del presente Protocollo avranno in particolare per oggetto:

  • a)di vigilare sull'applicazione del presente Protocollo, e di esaminare l'efficacia delle misure adottate e l'opportunita' di adottare altre disposizioni, in particolare sotto forma di allegati;
  • b)di studiare e valutare i dati relativi ai permessi rilasciati in conformita' agli articoli 5, 6 e 7 e agli scarichi effettuati;
  • c)di riesaminare ed emendare, ove occorra, ogni Allegato al presente Protocollo;
  • d)di svolgere, per quanto necessario, tutte le altre funzioni in applicazione del presente Protocollo. 3. Gli emendamenti agli Allegati del presente Protocollo in virtu' dell'articolo 17 della Convenzione saranno adottati con voto a maggioranza dei tre quarti delle Parti.

Testo vigente dal 9 febbraio 1979

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urn:nir:stato:legge:1979-01-25;30~protocollo-art14 · fonte su Normattiva