1. Ogni Parte che abbia bisogno di assistenza per una operazione di lotta contro l'inquinamento dovuto o ad idrocarburi o ad altre sostanze nocive inquinanti o minaccianti di inquinare le proprie coste, puo' richiedere, sia diretta, sia tramite il centro regionale previsto all'articolo 6, il concorso di altre Parti, facendone richiesta in primo luogo a quelle che sono suscettibili di essere ugualmente colpite dall'inquinamento. Questa collaborazione puo' comportare, in particolare, i consigli di esperti e la fornitura o la messa a disposizione di prodotti, di attrezzi e di mezzi nautici. Le Parti cosi' sollecitate compiranno tutti gli sforzi possibili per apportare il loro appoggio. 2. Se le Parti impegnate nell'operazione non possono accordarsi sulla condotta stessa della lotta, il contro regionale, con il loro consenso, puo' coordinare l'attivita' dei mezzi messi in atto da queste Parti.

Testo vigente dal 9 febbraio 1979

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

urn:nir:stato:legge:1979-01-25;30~protocollo-art10 · fonte su Normattiva