[1]1. Le disposizioni della Convenzione che si riferiscono ad ogni Protocollo, si applicano ugualmente al presente Protocollo. 2. Il regolamento interno e le regole finanziarie adottate in conformita' dell'articolo 18 della Convenzione si applicheranno ugualmente al presente Protocollo, a meno che le Parti del presente Protocollo non abbiano stabilito diversamente.
[2]IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati dai loro rispettivi governi, hanno firmato il presente Protocollo.
[3]FATTO a Barcellona, il sedici febbraio millenovecentosessantasei, in un solo esemplare nelle lingue inglese, araba, spagnola e francese, i quattro testi facenti ugualmente fede.
Testo vigente dal 9 febbraio 1979
