Le Parti si impegnano a coordinare l'utilizzazione dei mezzi di comunicazione di cui dispongono per assicurare, con la affidabilita' e la rapidita' necessarie, la ricezione, la trasmissione e la diffusione di tutti i rapporti e le informazioni urgenti relative agli eventi e alle situazioni definite all'articolo 1. Il centro regionale sara' dotato di mezzi di comunicazione che gli permettano di partecipare a questo sforzo e, particolarmente, di adempiere le funzioni ad esso assegnate dal paragrafo 2 dell'articolo 10.
Testo vigente dal 9 febbraio 1979
