[1]e Scadenza 1. Il presente Accordo rimarra' in vigore per un periodo di dieci anni, e continuera' a restare in vigore per ulteriori periodi di cinque anni, a meno che una delle due Parti non lo denunci per iscritto un anno prima della sua scadenza o della scadenza dei successivi periodi di cinque anni. 2. Per gli investimenti effettuati precedentemente alla data della scadenza del presente Accordo le disposizioni degli Articoli da 1 a 12 rimarranno in vigore per ulteriori cinque anni a partire dalla data della scadenza del presente Accordo. In fede di che e' stato firmato il presente Accordo, redatto in duplice copia a Varsavia il 10 maggio 1989 in lingua italiana ed in lingua polacca, ambedue i testi facenti ugualmente fede.

[2]PER LA REPUBBLICA ITALIANA PER LA REPUBBLICA POPOLARE DI POLONIA SU DELEGA DEL CONSIGLIO DI STATO

[3]Parte di provvedimento in formato grafico

Testo vigente dal 27 gennaio 1992

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urn:nir:stato:legge:1992-01-07;30~accordo-art14 · fonte su Normattiva