All'articolo 32-quarer del codice penale, dopo la parola: "316-bis" e' inserita la seguente: ", 316-ter", e dopo la parola: "322" e' inserita la seguente: ", 322-bis". All'articolo 323-bis del codice penale, dopo la parola: "316-bis" e' inserita la seguente: ", 316-ter", e dopo la parola: "322" e' inserita la seguente: ", 322-bis".

Testo vigente dal 25 ottobre 2000

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2000-09-29;300~art6 · fonte su Normattiva