- RIMPATRIO DEI CAPITALI, PROFITTI E REDDITI 1. Ciascuna Parte Contraente garantira' agli investitori dell'altra Parte il trasferimento all'estero, senza indebito ritardo ed in ogni valuta convertibile, di:

  • a)capitali e quote aggiuntive di capitali, ivi compresi i redditi reinvestiti utilizzati per il mantenimento e l'incremento degli investimenti;
  • b)redditi netti, dividenti, royalties, compensi per assistenza e servizi tecnici, interessi ed ogni altro tipo di utile;
  • c)somme derivanti dalla vendita totale o parziale, o dalla liquidazione totale o parziale di un investimento;
  • d)somme destinate al rimborso di prestiti relativi ad un investimento e al pagamento dei relativi interessi;
  • e)compensi ed indennita' percepiti da cittadini dell'altra Parte Contraente e derivanti da attivita' e servizi prestati in relazione agli investimenti effettuati sul territorio dell'altra Parte Contraente, nella misura e secondo le modalita' previste dalle leggi e dai regolamenti nazionali vigenti. 2. Fatto salvo quanto disposto all'articolo 3 del presente Accordo, le Parti Contraenti si impegnano ad accordare ai trasferimenti di cui al paragrafo 1 del presente Articolo lo stesso trattamento favorevole riservato a quelli derivanti da investimenti effettuati da investitori di Paesi terzi, qualora piu' favorevole.

Testo vigente dal 25 luglio 1995

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urn:nir:stato:legge:1995-07-05;302~accordo-art6 · fonte su Normattiva