Qualora una Parte Contraente o una sua istituzione abbia concesso una garanzia assicurative contro rischi non commerciali per gli investimenti effettuati da uno sei suoi investitori nel territorio dell'altra Parte Contraente, ed abbia effettuato pagamenti sulla base della garanzia concessa, l'altra Parte Contraente riconoscera' l'assegnazione dei diritti dell'investitore assicurato alla Parte Contraente che se ne e' fatta garante, e la sua surroga non andra' oltre i diritti originali. In relazione al trasferimento dei pagamenti alla Parte Contraente garante o alla sua istituzione in virtu' di detta surroga, si applicheranno le disposizioni degli Articoli 4, 5 e 6 del presente Accordo.

Testo vigente dal 31 agosto 1993

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urn:nir:stato:legge:1993-08-18;333~accordo-art7 · fonte su Normattiva