1 Successivamente all'entrata in vigore della presente Convenzione quadro e previa consultazione degli Stati contraenti, il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa potra' invitare ad aderire alla presente Convenzione quadro, mediante decisione adottata con la maggioranza prevista all'articolo 20.d dello Statuto del Consiglio d'Europa, ogni Stato non membro del Consiglio d'Europa il quale benche' invitato a firmarla in conformita' con le disposizioni dell'articolo 27, non lo abbia ancora fatto, ed ogni altro Stato non membro. 2 Per ogni Stato aderente, la Convenzione quadro entrera' in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dopo la data di deposito dello strumento di adesione presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

Testo vigente dal 15 settembre 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-08-28;302~convenzione-art29 · fonte su Normattiva