Art. 25 — Adesione di uno Stato non membro del Consiglio d'Europa
1. Dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa potra' invitare ogni Stato non membro ad aderire alla presente Convenzione, mediante decisione presa a maggioranza di due terzi dei voti espressi ivi compresa l'unanimita' degli Stati contraenti. 2. L'adesione si fara' mediante deposito presso il Segretario generale del Consiglio d'Europa, di uno strumento di adesione e acquistera' efficacia tre mesi dopo la data del suo deposito.
Testo vigente dal 5 maggio 1983
