[1]diretto

[2]Il trattamento preferenziale previsto dall'accordo si applica unicamente ai prodotti e ai materiali trasportati tra i territori della Comunita' e del Marocco oppure, in caso di applicazione delle disposizioni degli articoli 4 e 5, dell'Algeria o della Tunisia, senza attraversare altri territori. Tuttavia, il trasporto dei prodotti originari del Marocco o della Comunita' in una sola spedizione non frazionata puo' effettuarsi con attraversamento di territori diversi da quelli della Comunita' o del Marocco oppure, in caso di applicazione delle disposizioni dell'articolo 3, dell'Algeria o della Tunisia, all'occorrenza con trasbordo o deposito temporaneo in tali territori, a condizione che i prodotti rimangano sotto la sorveglianza delle autorita' doganali detto Stato di transito o di deposito e non vi subiscano altre operazioni a parte lo scarico e il ricarico o le operazioni destinate a garantirne la conservazione in buono stato.

[3]I prodotti originari del Marocco o della Comunita' possono essere trasportati mediante tubazioni attraverso territori diversi da quelli della Comunita' o del Marocco.

[4]2. La prova che le condizioni di cui al paragrafo 1 sono state soddisfatte viene fornita alle autorita' doganali del paese importatore presentando:

  • a)una polizza di carico cumulativa rilasciata nel paese di esportazione con il quale e' effettuato l'attraversamento del paese di transito; oppure
  • b)un certificato rilasciato dalle autorita' doganali del paese di transito contenente:
  • i)una descrizione esatta delle merci;
  • ii)la data di scarico o di ricarico delle merci e, se del caso, il nome delle navi utilizzate, e
  • iii)la certificazione delle condizioni in cui e' avvenuta la sosta delle merci nel paese di transito, ovvero,
  • c)in mancanza di questi documenti, qualsiasi documento probatorio.

Testo vigente dal 1 settembre 1999

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1999-08-02;302~protocollo-4-art15 · fonte su Normattiva