[1]'
[2]1. Il presente protocollo integra gli accordi di assistenza reciproca conclusi o che si concluderanno tra uno o piu' Stati membri dell'Unione europea e il Marocco e non ne pregiudica l'applicazione. Inoltre esso non osta alla fornitura di un'assistenza reciproca piu' vasta ai sensi di detti accordi.
[3]2. Fatto salvo l'articolo 11, detti accordi non recano pregiudizio alle disposizioni della Comunita' che disciplinano la comunicazione, tra i competenti servizi della Commissione e le autorita' doganali degli Stati membri, di tutte le informazioni raccolte in materia doganale che possano interessare la Comunita'.
Testo vigente dal 1 settembre 1999
