Art. 1 (Trattato)
TRATTATO DI MUTUA ASSISTENZA IN MATERIA PENALE FRA LA REPUBBLICA ITALIANA E L'AUSTRALIA La Repubblica Italiana e l'Australia, desiderando intensificare la loro collaborazione nel campo dell'assistenza giudiziaria in materia penale, hanno concordato quanto segue: ARTICOLO 1 AMBITO DI APPLICAZIONE 1. Ciascuno Stato contraente, su richiesta, si impegna a prestare all'altro Stato in conformita' con le disposizioni del presente Trattato assistenza in procedimenti penali e in indagini relative ad un reato. 2. Tale assistenza comprendera':
- a)ricerca e identificazione di persone;
- b)notifica di documenti;
- c)produzione di documenti e di atti;
- d)esecuzione di richieste di perquisizione e di sequestro;
- e)escussione di testimoni;
- f)trasferimento di persone per rendere testimonianza o per fornire elementi utili alle indagini;
- g)individuazione, sequestro e confisca di beni proventi di reato; 3. Altre forme di assistenza saranno prestate se compatibili con la legge dello Stato richiesto. 4. Il presente Trattato non si applica ai reati previsti esclusivamente dalle leggi militari.
Testo vigente dal 19 agosto 1993
