TRATTATO DI MUTUA ASSISTENZA IN MATERIA PENALE FRA LA REPUBBLICA ITALIANA E L'AUSTRALIA La Repubblica Italiana e l'Australia, desiderando intensificare la loro collaborazione nel campo dell'assistenza giudiziaria in materia penale, hanno concordato quanto segue: ARTICOLO 1 AMBITO DI APPLICAZIONE 1. Ciascuno Stato contraente, su richiesta, si impegna a prestare all'altro Stato in conformita' con le disposizioni del presente Trattato assistenza in procedimenti penali e in indagini relative ad un reato. 2. Tale assistenza comprendera':

  • a)ricerca e identificazione di persone;
  • b)notifica di documenti;
  • c)produzione di documenti e di atti;
  • d)esecuzione di richieste di perquisizione e di sequestro;
  • e)escussione di testimoni;
  • f)trasferimento di persone per rendere testimonianza o per fornire elementi utili alle indagini;
  • g)individuazione, sequestro e confisca di beni proventi di reato; 3. Altre forme di assistenza saranno prestate se compatibili con la legge dello Stato richiesto. 4. Il presente Trattato non si applica ai reati previsti esclusivamente dalle leggi militari.

Testo vigente dal 19 agosto 1993

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1993-07-24;303~trattato-art1 · fonte su Normattiva