Su richiesta, l'Amministrazione doganale adita, in particolare, fornisce all'Amministrazione doganale richiedente ogni informazione su:

  • a)la regolarita' dell'esportazione dal territorio doganale della Parte Contraente adita delle merci importate nel territorio doganale della Parte Contraente richiedente;
  • b)la regolarita' dell'importazione nel territorio doganale della Parte Contraente adita delle merci esportate dal territorio doganale della Parte Contraente richiedente, ed il regime doganale nel quale le merci siano state eventualmente collocate.

Testo vigente dal 12 novembre 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-10-24;303~accordo-art5 · fonte su Normattiva