1. Nel caso in cui l'accordo di cui all'articolo 6 sia stato concluso per un periodo non determinato, ciascuna delle parti puo' porvi fine mediante un preavviso di due settimane. 2. Sia che l'accordo sia stato concluso per una durata determinata o meno, esso potra' essere immediatamente denunciato da una delle due parti in caso di mancanza grave dell'altra parte, o se altre gravi circostanze lo richiedono.

Testo vigente dal 18 giugno 1973

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1973-05-18;304~art11 · fonte su Normattiva