Art. 11
1. Nel caso in cui l'accordo di cui all'articolo 6 sia stato concluso per un periodo non determinato, ciascuna delle parti puo' porvi fine mediante un preavviso di due settimane. 2. Sia che l'accordo sia stato concluso per una durata determinata o meno, esso potra' essere immediatamente denunciato da una delle due parti in caso di mancanza grave dell'altra parte, o se altre gravi circostanze lo richiedono.
Testo vigente dal 18 giugno 1973
