1. Tutte le richieste specificate nella presente Convenzione dovranno essere presentate per iscritto. Queste, e tutte le comunicazioni necessarie per l'applicazione della presente Convenzione, dovranno essere inviate o da parte del Ministero della Giustizia dello Stato richiedente al Ministero della Giustizia dello Stato richiesto; oppure, ove gli Stati Contraenti lo concordino, direttamente da parte delle autorita' dello Stato richiedente alle autorita' dello Stato richiesto. Esse saranno restituite attraverso lo stesso canale. 2. Nei casi urgenti, le richieste e le comunicazioni possono essere inviate attraverso l'Organizzazione Internazionale di Polizia Criminale (INTERPOL). 3. Qualsiasi Stato Contraente puo', con una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, notificare la sua intenzione di adottare altre regole rispetto alle comunicazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

Testo vigente dal 16 giugno 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-05-16;305~art15 · fonte su Normattiva