1. La richiesta sara' indirizzata dal Ministero della giustizia dello Stato richiedente al Ministero della giustizia dello Stato richiesto. La risposta verra' trasmessa con la stessa procedura. 2. Le comunicazioni necessarie all'applicazione della presente Convenzione verranno scambiate sia col procedimento indicato al paragrafo 1 del presente articolo, che direttamente tra le autorita' delle Parti contraenti. 3. Nei casi urgenti, le comunicazioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo potranno essere trasmesse tramite l'Organizzazione internazionale di polizia criminale (Interpol). 4. Ogni Parte contraente puo', mediante dichiarazione indirizzata al Segretario generale del Consiglio d'Europa, rendere noto che essa intende derogare alle norme di trasmissione di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo.

Testo vigente dal 4 dicembre 1973

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urn:nir:stato:legge:1973-11-15;772~art27 · fonte su Normattiva