1. Uno Stato Contraente avra' - in quei casi e a quelle condizioni stabilite nella presente Convenzione - la competenza di applicare una pena imposta in un altro Stato Contraente e che sia applicabile in quest'ultimo. 2. Questa competenza puo' essere esercitata solo su richiesta da parte dell'altro Stato Contraente.
Testo vigente dal 16 giugno 1977
