Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notifichera' agli Stati membri rappresentati nel Comitato dei Ministri del Consiglio e a qualsiasi Stato che abbia aderito alla presente Convenzione:

  • a)ogni firma;
  • b)ogni deposito di strumenti di ratifica, accettazione o adesione;
  • c)ogni data di entrata in vigore della presente Convenzione, conformemente all'articolo 58 di essa;
  • d)ogni dichiarazione ricevuta in applicazione dell'articolo 19, paragrafo 2;
  • e)ogni dichiarazione ricevuta in applicazione dell'articolo 44, paragrafo 4;
  • f)ogni dichiarazione ricevuta in applicazione dell'articolo 60;
  • g)ogni riserva formulata in applicazione dell'articolo 61, paragrafo 1, e il ritiro di tale riserva;
  • h)ogni dichiarazione ricevuta in applicazione dell'articolo 62, paragrafo 1; e ogni successiva notifica ricevuta in applicazione di detto articolo, paragrafo 2;
  • i)ogni informazione ricevuta in applicazione dell'articolo 63, paragrafo 1, e ogni successiva notifica ricevuta in applicazione di tale articolo, paragrafo 2;
  • j)ogni notifica riguardante accordi bilaterali o multilaterali conclusi in applicazione dell'articolo 64, paragrafo 2, o riguardante una legislazione uniforme introdotta in applicazione dell'articolo 64, paragrafo 3;
  • k)ogni notifica ricevuta in applicazione dell'articolo 66 e la data in cui la denuncia avra' effetto.

Testo vigente dal 16 giugno 1977

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1977-05-16;305~art67 · fonte su Normattiva