Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notifichera' agli Stati membri rappresentati nel Comitato dei Ministri del Consiglio e a qualsiasi Stato che abbia aderito alla presente Convenzione:
- a)ogni firma;
- b)ogni deposito di strumenti di ratifica, accettazione o adesione;
- c)ogni data di entrata in vigore della presente Convenzione, conformemente all'articolo 58 di essa;
- d)ogni dichiarazione ricevuta in applicazione dell'articolo 19, paragrafo 2;
- e)ogni dichiarazione ricevuta in applicazione dell'articolo 44, paragrafo 4;
- f)ogni dichiarazione ricevuta in applicazione dell'articolo 60;
- g)ogni riserva formulata in applicazione dell'articolo 61, paragrafo 1, e il ritiro di tale riserva;
- h)ogni dichiarazione ricevuta in applicazione dell'articolo 62, paragrafo 1; e ogni successiva notifica ricevuta in applicazione di detto articolo, paragrafo 2;
- i)ogni informazione ricevuta in applicazione dell'articolo 63, paragrafo 1, e ogni successiva notifica ricevuta in applicazione di tale articolo, paragrafo 2;
- j)ogni notifica riguardante accordi bilaterali o multilaterali conclusi in applicazione dell'articolo 64, paragrafo 2, o riguardante una legislazione uniforme introdotta in applicazione dell'articolo 64, paragrafo 3;
- k)ogni notifica ricevuta in applicazione dell'articolo 66 e la data in cui la denuncia avra' effetto.
Testo vigente dal 16 giugno 1977
