[1]e materiali dell'Agenzia 1. I prodotti ed i materiali importati o esportati dall'Agenzia, o in nome e per conto di questa e necessari per l'installazione ed il funzionamento della medesima sono esenti da dazi e da ogni altro diritto all'importazione ed esportazione, nonche' da ogni divieto o restrizione all'importazione ed esportazione, salvo divieti di carattere sanitario o fitosanitario.

[2]2. L'Italia e l'Agenzia adotteranno le misure necessarie per agevolare sul piano pratico l'applicazione delle disposizioni di cui al paragrafo 1 del presente Articolo al fine di assicurare in particolare che i trasferimenti dei bani e la prestazione dei servizi tra l'ESRIN da una parte e la Sede centrale o altri stabilimenti dell'Agenzia, come pure tra l'ESRIN ed i suoi contraenti siano effettuati nella maniera piu' efficace possibile.

Testo vigente dal 25 luglio 1995

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urn:nir:stato:legge:1995-07-05;305~art20 · fonte su Normattiva