Ciascuna delle Parti puo' porre fine al presente Accordo con un preavviso di tre anni, a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello in sara' stato notificato l'avviso.
Testo vigente dal 25 luglio 1995
Ciascuna delle Parti puo' porre fine al presente Accordo con un preavviso di tre anni, a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello in sara' stato notificato l'avviso.
Testo vigente dal 25 luglio 1995
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1995-07-05;305~art32 · fonte su Normattiva