[1]Articolo XXI

[2]1. Il Direttore generale inviera' copie debitamente certificate della presente Convenzione agli Stati interessati nonche' al Segretario generale delle Nazioni Unite il quale provvedera' alla registrazione. 2. Inoltre, informera' tutti gli Stati interessati del deposito degli strumenti di ratifica, accettazione o adesione, della data di entrata in vigore della presente Convenzione, delle notifiche previste alla presente Convenzione e delle denunce previste all'articolo XIV.

Testo vigente dal 16 giugno 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-05-16;306~artxxi · fonte su Normattiva