Ratifica ed esecuzione del protocollo relativo ai privilegi, esenzioni ed immunita' dell'Organizzazione internazionale di telecomunicazioni a mezzo satelliti (INTELSAT)
Art. 7 (Protocollo)
1. I membri del personale dell'INTELSAT godono dei seguenti privilegi, esenzioni ed immunita':
- a)immunita' giurisdizionale, anche quando essi abbiano lasciato il servizio d'INTELSAT, per quanto riguarda gli atti (ivi compresi le parole e gli scritti) da essi compiuti nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali e entro i limiti delle loro attribuzioni. Tale immunita' non vale tuttavia nel caso di un'azione civile intentata da un terzo per un danno risultante da un incidente causato da un autoveicolo o da un altro mezzo di trasporto loro appartenente o da essi guidato, o nel caso di una infrazione alla regolamentazione della circolazione stradale da essi commessa e coinvolgente il veicolo precitato;
- b)inviolabilita' per tutti i documenti e carte ufficiali riferentisi all'adempimento delle loro funzioni nel quadro delle attivita' dell'INTELSAT;
- c)esenzione dagli obblighi relativi al servizio nazionale;
- d)stessa esenzione, per se stessi e per i membri della loro famiglia facenti parte del loro nucleo familiare, dalle restrizioni concernenti l'ammissione, la registrazione degli stranieri e le formalita' di partenza, nonche' le stesse facilitazioni di rimpatrio, in periodo di crisi internazionale, di quelle che sono normalmente accordate ai membri del personale delle organizzazioni intergovernative;
- e)esenzione da ogni imposta nazionale sul reddito sugli stipendi ed emolumenti che sono loro versati dall'INTELSAT, ad esclusione delle pensioni e altre prestazioni similari versate dall'INTELSAT. Le Parti contraenti si riservano la possibilita' di prendere in considerazione i detti stipendi ed emolumenti per il calcolo dell'ammontare dell'imposta da riscuotere sui redditi da altre fonti;
- f)le stesse facilitazioni per quanto concerne le restrizioni monetarie o di cambio di quelle che vengono normalmente accordate ai membri del personale delle organizzazioni intergovernative;
- g)diritto di importare in esenzione dai diritti e tasse doganali (ad eccezione della remunerazione dei servizi resi) il loro mobilio ed i loro effetti personali, ivi compreso un autoveicolo, in occasione della loro assunzione di funzioni sul territorio di una Parte contraente, nonche' il diritto di esportarli in franchigia doganale nel momento in cui cessano dalle loro funzioni, subordinatamente alle condizioni previste dalla legislazione della Parte contraente interessata. 2. I beni appartenenti ai membri del personale dell'INTELSAT che hanno goduto dell'esenzione di cui al precedente paragrafo 1/g non verranno ceduti, dati in locazione o prestati a titolo definitivo o provvisorio che conformemente alle leggi interne della Parte contraente che ha accordato l'esenzione. 3. A condizione che i membri del personale siano coperti dal sistema di previdenza sociale dell'INTELSAT, l'INTELSAT e i membri del suo personale sono esenti dal versamento del contributo obbligatorio a regimi nazionali di previdenza sociale, a condizione che siano conclusi accordi con le Parti contraenti interessate, conformemente alle disposizioni dell'articolo 12. La presente esenzione non impedisce la partecipazione volontaria ad un regime nazionale di previdenza sociale conformemente alla legislazione della Parte contraente interessata; essa non obbliga tuttavia una Parte contraente ad accordare delle prestazioni nel quadro del regime di previdenza sociale ai membri del personale che godono dell'esenzione prevista dal presente paragrafo. 4. Le Parti contraenti adottano tutte le misure del caso per facilitare, sul loro territorio, l'ingresso, il soggiorno o la partenza dei membri del personale dell'INTELSAT. 5. Le Parti contraenti non sono tenute ad accordare ai loro cittadini residenti permanenti i privilegi, le esenzioni e le immunita' enunciati nel paragrafo I, lettere c), d), e), f) e g), nonche' nel paragrafo 3. 6. Il Direttore Generale dell'INTELSAT notifica alle Parti contraenti interessate il nome dei membri del personale cui si applicano le disposizioni del presente articolo. Il Direttore Generale notifica inoltre senza indugio alla Parte contraente che accorda l'esenzione prevista dal paragrafo 1, lettera d), del presente articolo, la cessazione delle funzioni ufficiali di ogni membro del personale nel territorio della detta Parte contraente.
Testo vigente dal 16 giugno 1981
