Stato contraente riconosce, senza alcuna legalizzazione o formalita' equivalente, ai libretti di cui all'articolo 1, rilasciati in un altro Stato contraente, il valore probatorio che riconosce agli estratti di atti di stato civile rilasciati in tale Stato.

Testo vigente dal 19 agosto 1993

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1993-07-26;306~convenzione-art2 · fonte su Normattiva