Art. 2 (Convenzione)
Stato contraente riconosce, senza alcuna legalizzazione o formalita' equivalente, ai libretti di cui all'articolo 1, rilasciati in un altro Stato contraente, il valore probatorio che riconosce agli estratti di atti di stato civile rilasciati in tale Stato.
Testo vigente dal 19 agosto 1993
