• 1)Sia i Membri esportatori che i Membri importatori dispongono rispettivamente di un totale di 1000 voti, i quali sono ripartiti all'interno di ciascuna categoria, quella degli esportatori e quella degli importatori, come e' indicato nei paragrafi qui appresso.
  • 2)Ciascun Membro dispone come cifra di base, di cinque voti.
  • 3)Il resto dei voti dei Membri esportatori viene ripartito tra essi proporzionalmente al volume medio delle loro esportazioni rispettive di caffe' verso ogni destinazione durante i precedenti quattro anni civili.
  • 4)Il resto dei voti dei Membri importatori viene ripartito tra essi proporzionalmente al volume medio delle loro importazioni rispettive di caffe' nei quattro anni civili precedenti.
  • 5)Il Consiglio ripartisce i voti all'inizio di ogni annata caffearia sulla base del presente Articolo e la ripartizione cosi' fissata rimane in vigore per tutta la durata dell'annata in questione, salvo nei casi previsti dal paragrafo 6) del presente Articolo.
  • 6)Ove intervenga un cambiamento della partecipazione all'Organizzazione oppure quando il diritto di voto di un Membro sia sospeso o ripristinato ai sensi dell'Articolo 23 o dell'Articolo 37, il Consiglio procede ad una nuova ripartizione dei voti in conformita' con le disposizioni del presente Articolo.
  • 7)Nessun Membro puo' disporre di piu' di 400 voti.
  • 8)Non sono ammesse le frazioni di voto.

Testo vigente dal 25 luglio 1995

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urn:nir:stato:legge:1995-07-05;306~art13 · fonte su Normattiva