finanziarie

  • 1)Le spese delle delegazioni in funzione al Consiglio, e quelle dei rappresentanti in funzione al Comitato esecutivo e ad ogni altro comitato del Consiglio o del Comitato esecutivo, sono a carico dello Stato che essi rappresentano.
  • 2)Per la copertura delle altre spese derivanti dall'applicazione del presente Accordo, i Membri versano una quota annua. Le quote sono ripartite come e' indicato all'Articolo 22. Potranno inoltre essere utilizzati i proventi della vendita ai Membri di servizi particolari e la vendita di informazioni e di studi derivanti dall'applicazione delle disposizioni degli Articoli 27 e 29.
  • 3)L'esercizio finanziario dell'Organizzazione coincide con l'annata caffearia.

Testo vigente dal 25 luglio 1995

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urn:nir:stato:legge:1995-07-05;306~art21 · fonte su Normattiva