e ricerche

  • 1)L'Organizzazione favorisce la preparazione di studi e di ricerche riguardanti le condizioni economiche della produzione e della distribuzione del caffe'; l'incidenza delle misure prese dai governi nei paesi produttori e nei paesi consumatori sulla produzione ed il consumo di caffe, la possibilita' di incrementare il consumo del caffe' nei suoi impieghi tradizionali ed eventualmente nei suoi nuovi usi.
  • 2)Al fine di attuare le disposizioni del paragrafo 1) del precedente Articolo, il Consiglio adotta nella seconda sessione ordinaria di ogni annata caffearia, un progetto di programma di lavoro annuale di studi e di ricerche, accompagnato da valutazioni riguardanti le risorse necessarie, stabilito dal Direttore esecutivo.
  • 3)Il Consiglio puo' approvare la preparazione, da parte dell'Organizzazione, di studi e di ricerche da effettuare congiuntamente o in collaborazione con altre organizzazioni ed istituzioni. In questo caso, il Direttore esecutivo presenta al Consiglio un conto dettagliato delle risorse necessarie che l'Organizzazione, o il socio o i soci che partecipano al progetto, dovrebbe fornire.
  • 4)Gli studi e le ricerche che l'Organizzazione svolge in applicazione delle disposizioni del presente Articolo sono finanziate per mezzo di risorse che figurano nel bilancio amministrativo, predisposto secondo le disposizioni del paragrafo 1) dell'Articolo 22, e sono eseguiti dai membri del personale dell'Organizzazione e se del caso, da esperti consulenti.

Testo vigente dal 25 luglio 1995

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urn:nir:stato:legge:1995-07-05;306~art29 · fonte su Normattiva