di origine
- 1)Al fine di agevolare la raccolta di statistiche sul commercio internazionale del caffe' e di verificare le quantita' di caffe' che sono state esportate da ciascun Membro esportatore, l'Organizzazione istituisce un sistema di certificati d'origine secondo le regole approvate dal Consiglio.
- 2)Tutto il caffe' esportato da un Membro esportatore e' provvisto di un certificato di origine valido. I certificati di origine sono rilasciati, in conformita' con il pertinente regolamento del Consiglio, da un organo qualificato scelto dal Membro in questione e approvato dall'Organizzazione.
- 3)Ciascun Membro esportatore comunica all'Organizzazione il nome dell'organo governativo o non governativo da esso designato per adempiere alle funzioni previste al paragrafo 2) del presente Articolo. L'Organizzazione approva nominativamente la designazione di un organo non governativo secondo i regolamenti approvati dal Consiglio.
Testo vigente dal 25 luglio 1995
