Ogni Membro accoglie favorevolmente le osservazioni presentate da un altro Membro su qualsiasi questione relativa al presente Accordo, e accetta ogni consultazione al riguardo. Nel corso di tali consultazioni, su richiesta di una delle parti e con il consenso dell'altra, il Direttore esecutivo istituisce una commissione indipendente che offre i suoi buoni uffici al fine di addivenire ad una conciliazione. Le spese sostenute dalla commissione non sono a carico dell'Organizzazione. Qualora una delle parti non accetti che il Direttore esecutivo istituisca una commissione o qualora la consultazione non abbia esito positivo, la questione puo' essere sottoposta al Consiglio in virtu' dell'articolo 37. Ove la consultazione abbia esito positivo, viene presentata una relazione al Direttore esecutivo che la distribuisce a tutti i Membri.
Testo vigente dal 25 luglio 1995
