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Alla dichiarazione presentata a norma dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637, deve essere allegato anche il certificato delle iscrizioni sul registro generale dei testamenti. In case di omissione si applica il disposto dell'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica citato nel comma precedente. Le disposizioni del presente articolo hanno effetto decorso un quinquennio dall'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 19 della presente legge.

Testo in vigore dal 16 giugno 1981 al 17 ottobre 1991

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urn:nir:stato:legge:1981-05-25;307~art9 · fonte su Normattiva