[1]per le riunioni del Consiglio e del comitato esecutivo

[2]1. Il quorum richiesto per la riunione di apertura di una sessione del Consiglio e' raggiunto con la presenza della maggioranza dei membri esportatori e della maggioranza dei membri importatori, purche' i membri di ciascuna categoria cosi' presenti detengano almeno i due terzi del totale dei voti dei membri, appartenenti alla categoria. 2. Se il quorum di cui al paragrafo 1 non viene raggiunto il giorno fissato per la riunione di apertura della sessione, ne' l'indomani, esso ritiene raggiunto, a decorrere dal terzo giorno e per il resto della sessione, con la presenza della maggioranza dei membri esportatori e della maggioranza dei membri importatori, purche' i membri di ciascuna categoria cosi' presenti detengano la maggioranza semplice del totale dei voti dei membri appartenenti alla categoria. 3. Il quorum richiesto per le riunioni successive alla riunione di apertura di una sessione conformemente al paragrafo 1 e' quello prescritto al paragrafo 2. 4. Ogni membro rappresentato in conformita' dell'articolo 11, paragrafo 2, viene considerato presente. 5. Il quorum richiesto per le riunioni del comitato esecutivo viene fissato dal Consiglio nel regolamento interno del comitato esecutivo.

Testo vigente dal 27 giugno 1983

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urn:nir:stato:legge:1983-05-02;307~art19 · fonte su Normattiva