[1]dell'Organizzazione
[2]1. Ciascuna parte contraente costituisce un solo membro dell'Organizzazione. 2. Un membro puo' cambiare categoria, alle condizioni stabilite dal Consiglio.
Testo vigente dal 27 giugno 1983
[1]dell'Organizzazione
[2]1. Ciascuna parte contraente costituisce un solo membro dell'Organizzazione. 2. Un membro puo' cambiare categoria, alle condizioni stabilite dal Consiglio.
Testo vigente dal 27 giugno 1983
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1983-05-02;307~art3 · fonte su Normattiva