Art. 4
dell'Organizzazione 1. Vi sono due categorie di membri, vale a dire: (a) esportatori, e (b) importatori. 2. Il Consiglio determina i criteri relativi al cambiamento della categoria di appartenenza di un membro, ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, in considerazione delle norme di cui agli articoli 24 e 27. Un membro che soddisfa tali criteri puo' cambiare la propria categoria di appartenenza, previa approvazione del Consiglio con voto speciale. 3. Ogni parte contraente costituisce un membro singolo dell'Organizzazione.
Testo vigente dal 6 agosto 1988
