Se il Consiglio conclude che un membro ha commesso un'infrazione agli obblighi derivanti dal presente accordo e ritiene che tale inadempienza intralci seriamente il funzionamento dell'accordo, puo', con votazione Speciale, escludere tale membro dall'accordo. Il Consiglio notifica immediatamente la decisione al depositario. Un anno dopo la decisione del Consiglio, il membro cessa di far parte dell'accordo.

Testo vigente dal 20 marzo 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-03-05;88~art44 · fonte su Normattiva