Le due Parti contraenti si impegnano ad incoraggiare ed a facilitare al massimo gli scambi commerciali tra i due Paesi, al fine di assicurare agli stessi il piu' alto sviluppo possibile. A tal fine le due Parti si impegnano ad applicare il trattamento piu' favorevole nella concessione delle autorizzazioni di importazione ed esportazione, ove occorrano; tale concessione verra' effettuata con la massima liberalita' consentita dalle disposizioni vigenti nei due Paesi.

Testo vigente dal 6 aprile 1968

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urn:nir:stato:legge:1968-02-13;308~art17 · fonte del testo