Le disposizioni previste ai precedenti articoli 6, 7 e 8 non si applicheranno ai membri del personale degli istituti che siano cittadini dello Stato ricevente ed ai cittadini dello Stato inviante che abbiano la loro residenza permanente nello Stato ricevente.

Testo vigente dal 4 settembre 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-08-28;308~accordo-art11 · fonte su Normattiva