Gli istituti saranno esentati, a condizione di reciprocita', nei limiti e alle condizioni previste dalle norme di legge dello Stato ricevente, dal pagamento dei diritti doganali e di ogni altra imposizione dovuti per l'importazione di beni di natura culturale, dei materiali e delle attrezzature necessari per lo svolgimento delle loro attivita' istituzionali. I beni destinati a mostre o da altre manifestazioni culturali e artistiche organizzate dagli istituti saranno ammessi al beneficio della temporanea importazione, sulla base di un formale atto di impegno alla loro riesportazione, sottoscritto dal direttore dell'istituto interessato, in conformita' con la normativa doganale vigente nello Stato ricevente. Detti beni dovranno essere dichiarati alle competenti Autorita' doganali dello Stato ricevente in conformita' con la sua vigente normativa in materia.

Testo vigente dal 4 settembre 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-08-28;308~accordo-art9 · fonte su Normattiva