E' convertito in legge il decreto-legge 23 dicembre 1964, n. 1354, contenente disposizioni straordinarie in favore degli operai disoccupati dell'industria edile e di quelle affini, con la seguente modificazione: Il primo comma dell'articolo 1 e' sostituito dal seguente: Le disposizioni dell'articolo 3 della legge 23 giugno 1964, n. 433, si applicano agli operai dipendenti dalle aziende industriali dell'edilizia e affini limitatamente al primo periodo trimestrale stabilito dalla legge stessa, nella misura prevista dalle norme in vigore nel periodo cui l'integrazione salariale si riferisce.

Testo vigente dal 20 febbraio 1965

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urn:nir:stato:legge:1965-02-19;31~artunico · fonte su Normattiva