[1]Dispensa dagli obblighi in circostanze eccezionali
[2]1. Il Consiglio puo', con voto speciale, dispensare un membro da un obbligo a motivo di circostanze eccezionali o critiche, di un caso di forza maggiore, o di obblighi internazionali previsti dalla Carta delle Nazioni Unite nei confronti dei territori amministrati sotto un regime di amministrazione fiduciaria. 2. Il Consiglio, nell'accordare ad un membro una dispensa in base al paragrafo 1, precisa esplicitamente con quali modalita' ed a quali condizioni e per quanto tempo il membro e' dispensato dal detto obbligo. 3. Malgrado le precedenti disposizioni del presente articolo, il Consiglio non accorda dispensa ad un membro per quanto concerne:
- a)l'obbligo assunto dal membro in questione in base all'articolo 24 di versare il proprio contributo o le conseguenze che il mancato versamento comporta;
- b)un contingente di esportazione o un'altra limitazione imposta alle esportazioni, se tale contingente o tale limitazione sono gia' stati superati;
- c)l'obbligo di pretendere il pagamento di ogni onere o contributo di cui all'articolo 37.
Testo vigente dal 23 agosto 1975
