• 1)Il Consiglio ha facolta', a maggioranza ripartita dei due terzi, di esonerare un Membro da un obbligo nei seguenti casi: circostanze eccezionali o critiche, evento di forza maggiore, disposizioni costituzionali, obblighi internazionali derivanti dalla Carta delle Nazioni Unite per quanto concerne i territori amministrati in regime di tutela.
  • 2)Nell'accordare una dispensa a un Membro, il Consiglio indica esplicitamente le modalita', le condizioni e il lasso di tempo per il quale il membro interessato viene esonerato da tale obbligo.
  • 3)Il Consiglio non prende in considerazione le domande di dispensa dagli obblighi relativi ai contingenti che siano basate sull'esistenza in un paese Membro, nel corso di uno o piu' anni, di una produzione esportabile eccedente le esportazioni consentite a tale Membro, oppure derivante dal fatto che il Membro in parola non ha ottemperato alle disposizioni degli articoli 50 e 51.

Testo vigente dal 24 agosto 1978

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urn:nir:stato:legge:1978-07-26;478~art56 · fonte su Normattiva