Art. 2
Ai fini del presente accordo si intende per: (1) "Gomma naturale": l'elastomero non vulcanizzato, in forma solida oppure liquida, tratto dalla Hevea Brasiliensis o da qualsiasi altra pianta che il Consiglio possa designare a norma del presente accordo. (2) "Parte contraente": un governo, oppure un organismo intergovernativo di cui all'articolo 5, che abbia aderito al presente accordo a titolo provvisorio o definitivo. (3) "Membro": una parte contraente di cui alla definizione 2 di cui sopra. (4) "Membro esportatore": un membro che esporti gomma naturale ed abbia dichiarato di essere un membro esportatore, subordinatamente all'approvazione del Consiglio. (5) "Membro importatore": un membro che importi gomma naturale ed abbia dichiarato di essere un membro importatore, subordinatamente all'approvazione del Consiglio. (6) "Organizzazione": l'Organizzazione internazionale della gomma naturale di cui all'articolo 3. (7) "Consiglio": il Consiglio internazionale della gomma naturale di cui all'articolo 6. (8) "Voto speciale": un voto che richieda almeno due terzi dei voti dei membri esportatori presenti e votanti, ed almeno due terzi dei voti espressi dai membri importatori presenti e votanti, contati separatamente, a condizione che essi siano espressi da almeno meta' dei membri di ciascuna categoria, presenti e votanti. (9) "Esportazioni di gomma naturale": qualsiasi tipo di gomma naturale che esca dal territorio doganale di uno Stato membro; e "importazioni di gomma naturale": qualsiasi tipo di gomma naturale che sia messo in commercio nel territorio doganale di uno dei membri, a condizione che, ai sensi di questa definizione, qualora un membro comprenda piu' territori doganali, i termini si riferiscano all'insieme dei territori doganali del membro stesso. (10) "Maggioranza ripartita semplice": un voto che richieda piu' della meta' dei voti totali dei membri esportatori presenti e votanti a piu' della meta' dei voti totali dei membri importatori presenti e votanti, contati separatamente. (11) "Valute che si possono impiegare liberamente": il marco tedesco, il franco francese, lo yen giapponese, la sterlina ed il dollaro statunitense. (12) "Anno finanziario": il periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre. (13) "Entrata in vigore": la data in cui il presente accordo entra in vigore a titolo provvisorio o definitivo in conformita' dell'articolo 60. (14) "Tonnellata": una tonnellata metrica, vale a dire 1 000 kg. (15) "Centesimo malese o di Singapore": la media del sen di Malaysia e del cent di Singapore ai tassi di cambio correnti. (16) "Contributo netto di un membro secondo una ponderazione temporale": i suoi contributi netti in contanti, ponderati per il numero di giorni in cui le parti costituenti del contributo netto in contanti sono rimaste a disposizione della scorta stabilizzatrice. Nel calcolare il numero di giorni, non saranno presi in considerazione ne' il giorno in cui il contributo e' stato ricevuto dall'Organizzazione, ne' il giorno di effettuazione del rimborso, ne' il giorno di scadenza del presente accordo.
Testo vigente dal 6 agosto 1988
