Art. 22
di pagamento I pagamenti destinati al bilancio amministrativo o la bilancio della scorta devono essere effettuati in valute che si possono impiegare liberamente oppure in valute convertibili sui principali mercati dei cambi esteri in altre impiegabili liberamente, e devono essere esenti da restrizioni di cambio.
Testo vigente dal 6 agosto 1988
