di pagamento I pagamenti destinati al bilancio amministrativo o la bilancio della scorta devono essere effettuati in valute che si possono impiegare liberamente oppure in valute convertibili sui principali mercati dei cambi esteri in altre impiegabili liberamente, e devono essere esenti da restrizioni di cambio.

Testo vigente dal 6 agosto 1988

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urn:nir:stato:legge:1988-07-25;318~art22 · fonte su Normattiva