[1]contabile
[2]1. Il Consiglio nomina revisori contabili incaricati di rivedere i suoi libri contabili. 2. Con la massima sollecitudine dopo la chiusura di ciascun anno finanziario, il Consiglio pubblica i conti di gestione e della scorta stabilizzatrice verificati da revisori indipendenti, fermo restando che i conti della scorta non vengono pubblicati prima di tre mesi dopo la chiusura dell'anno finanziario al quale si riferiscono.
Testo vigente dal 19 settembre 1984
