[1]contabile

[2]1. Il Consiglio nomina revisori contabili incaricati di rivedere i suoi libri contabili. 2. Con la massima sollecitudine dopo la chiusura di ciascun anno finanziario, il Consiglio pubblica i conti di gestione e della scorta stabilizzatrice verificati da revisori indipendenti, fermo restando che i conti della scorta non vengono pubblicati prima di tre mesi dopo la chiusura dell'anno finanziario al quale si riferiscono.

Testo vigente dal 19 settembre 1984

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1984-08-04;583~art19 · fonte su Normattiva