Art. 50
di trasporto e di mercato nel settore della gomma naturale Il Consiglio dovrebbe incoraggiare e facilitare la promozione di tariffe di trasporto ragionevoli e eque, nonche' il miglioramento del sistema dei trasporti, al fine di assicurare forniture regolari ai mercati e un risparmio sul costo dei prodotti commercializzati.
Testo vigente dal 6 agosto 1988
