dei conti in caso di recesso o di esclusione oppure qualora un membro non sia in grado di accettare un emendamento 1. In conformita' del presente articolo, il Consiglio procede alla liquidazione dei conti di un membro che cessa di essere parte contraente del presente accordo a causa dei seguenti motivi: (a) non accettazione di un emendamento al presente accordo in conformita' dell'articolo 62; (b) recesso dal presente accordo in virtu' dell'articolo 63; oppure (c) esclusione dal presente accordo in conformita' dell'articolo 64. 2. Il Consiglio trattiene le somme pagate al bilancio amministrativo da un membro che cessa di essere parte contraente del presente accordo. 3. Il Consiglio rimborsa la quota del bilancio della scorta stabilizzatrice, in conformita' dell'articolo 40, ad un membro che cessa di essere parte contraente a causa della mancata accettazione di un emendamento del presente accordo, oppure a causa di recesso o di esclusione, al netto della quota di eventuali scadenze. (a) Il rimborso ad un membro che cesa di essere parte contraente, perche' non puo' accettare un emendamento al presente accordo, deve essere effettuato un anno dopo l'entrata in vigore dell'emendamento in questione. (b) Il rimborso ad un membro che recede dall'accordo deve essere effettuato entro sessanta giorni a decorrere dalla data in cui il membro cessa di essere parte contraente, a meno che, in seguito al recesso, il Consiglio decida di porre fine al presente accordo, a norma del paragrafo 5 dell'articolo 66, prima del rimborso e in questo caso si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40 e al paragrafo 6 dell'articolo 66. (c) Il rimborso ad un membro in caso di esclusione deve essere effettuato sessanta giorni dopo che il membro cessa di essere parte contraente del presente accordo. 4. Qualora il bilancio della scorta stabilizzatrice non consenta di effettuare il pagamento in contanti dovuto a norma delle lettere (a), (b), o (c) del paragrafo B del presente articolo, senza pregiudicare la solvibilita' del bilancio della scorta stabilizzatrice o provocare una richiesta di contributi supplementari da parte dei membri per coprire detti rimborsi, i pagamenti vengono rinviati fino al momento in cui il quantitativo necessario di gomma naturale della scorta stabilizzatrice puo' essere venduto ad un prezzo pari o superiore al prezzo di intervento massimo. Qualora prima della fine del periodo di un anno in cui all'articolo 63, il Consiglio informi il membro che recede che il pagamento deve essere differito in conformita' del presente paragrafo, il periodo di un anno tra la notifica dell'intenzione di recedere ed il recesso effettivo, su richiesta del membro interessato, puo' essere prorogato fino al momento in cui il Consiglio informa detto membro che il pagamento della quota puo' essere effettuato entro sessanta giorni. 5. Un membro che ha ricevuto un adeguato rimborso a noroma del presente articolo non ha diritto ad alcuna quota del ricavo della liquidazione dell'Organizzazione. Ad esso non puo' neppure venire imputata alcuna quota dell'eventuale disavanzo dell'Organizzazione, dopo il pagamento del rimborso.

Testo vigente dal 6 agosto 1988

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urn:nir:stato:legge:1988-07-25;318~art65 · fonte su Normattiva