Art. 63
1. Un membro puo' recedere dal presente accordo, in qualsiasi momento dopo l'entrata in vigore dell'accordo stesso, informandole il depositario. Simultaneamente, detto membro comunica la propria iniziativa al Consiglio. 2. Un anno dopo la ricezione della notifica da parte del depositario il membro cessa di essere parte contraente del presente accordo.
Testo vigente dal 6 agosto 1988
