[1]nazionale e clausola del Paese piu' favorito

[2]1. Gli investimenti operati da una delle due Parti Contraenti o da uno dei loro investitori nel territorio dell'altra Parte Contraente godranno di un trattamento di favore non minore al trattamento degli investimenti e proventi degli investitori nazionali e di qualsiasi altro Paese terzo. Tale trattamento sara' applicato pure all'amministrazione, allo sfruttamento, al possesso ed alla disponibilita' di tali investimenti, alle attivita' collegate ed ai loro proventi estendendo i vantaggi della promozione e della protezione stabiliti per il capitale pervenuto in conformita' a leggi e regolamenti sull'investimento in atto nelle due Parti Contraenti ed agli accordi internazionali in vigore concernenti gli investimenti. 2. Gli investimenti ed i proventi degli investimenti indicati al paragrafo 1 del presente articolo godranno di facilitazioni, incentivi ed altre forme di incoraggiamento entro i limiti e alle condizioni previsti dalle legislazioni delle due Parti Contraenti. 3. Il presente Accordo non estende alle Parti Contraenti i privilegi di accordi, compresi quelli per evitare le doppie imposizioni, di unioni economiche, di convenzioni regionali e di zone di libero scambio firmati da una delle Parti Contraenti con Paesi terzi.

Testo vigente dal 20 novembre 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-11-03;318~accordo-art3 · fonte su Normattiva